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Statuto Associazione

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica Runners For Emergency”.
La sua sede sociale è sita in Roma in Viale della Vittoria 42, 00122, int. 16. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché allo Statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni Italiana di Atletica Leggera e/o degli ‘enti di promozione sportiva cui l’associazione si può affiliare mediante delibera del Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 2 – SCOPO

1. L’associazione è apolitica e si ispira ai principi della partecipazione democratica e intende diffondere e promuovere con la pratica sportiva i principi morali e sociali della solidarietà e del volontariato.
2. Essa non ha scopo di lucro, durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità: a) lo sviluppo, la diffusione e la promozione di attività sportive connesse alla disciplina dell’atletica leggera, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina e b) la diffusione e la promozione dei valori della solidarietà sociale.
4. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana di Atletica Leggera e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività
sportiva.
7. Non è consentito svolgere attività di propaganda politica all’interno dell’Associazione. Eventuali soci che ricoprano funzioni o che siano candidati ad elezioni politiche non possono ricoprire cariche di
rappresentanza all’interno dell’Associazione.
8. I colori sociali sono il bianco e il rosso.
Si adotta il logo “atleta stilizzato in corsa con la scritta Runners for con il disegno di un cuore dal colore pieno al posto della lettera O e il logo ufficiale di EMERGENCY ong”.


ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell’associazione è prevista sino al 31 dicembre 2100 e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.


ARTICOLO 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e
della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso reclamo all’assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere devoluta a terzi.


ARTICOLO 5 – DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.


ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: A. dimissione volontaria; B. mancato rinnovo dell’iscrizione annuale; C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; D. scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 26 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.


ARTICOLO 7 – ORGANI 

Gli organi sociali sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Presidente onorario; c) il Presidente; d) il Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
4. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
6. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.


ARTICOLO 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello in forma scritta e dettagliata all’Assemblea da presentarsi due giorni prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.


ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax, telegramma o avviso di convocazione presso la sede sociale. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. Delibera o ratifica le decisioni del Consiglio direttivo relativamente alla devoluzione di somme.


ARTICOLO 11 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.


ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, sms, fax, telegramma o avviso di convocazione presso la sede sociale. . La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno un terzo + 1 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.


ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti eletti dai Soci in regola con la quota sociale. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il vicepresidente ed il segretario a cui potranno essere delegate anche le funzioni di tesoriere. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i medesimi componenti saranno rieleggibili per ulteriori mandati triennali senza limiti, ferma restando la candidabilità di tutti i Soci. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo si impegnano a garantire la piena operatività dell’Associazione in prima persona e con la collaborazione di Soci disponibili al supporto; nel caso in cui l’operatività non potesse essere garantita per un periodo inferiore ai tre mesi, il membro si impegna a delegare uno o più Soci alla temporanea sostituzione, salva l’approvazione del Presidente; nel caso in cui l’operatività non potesse essere garantita per un periodo superiore ai tre mesi il Consiglio Direttivo si riserva di deliberare il congelamento della carica o, nel caso di periodo superiore ai due terzi dell’anno solare, salvo cause di forza maggiore, il decadimento della carica e il subentro del primo dei non eletti.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati all’associazione in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di Atletica leggera e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.


ARTICOLO 14 – DIMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, Ove non vi siano candidati il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per integrare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.


ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza particolari formalità.

 

ARTICOLO 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

c) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui sopra;

d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;

e) adottare i provvedimenti di radiazione e/o disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci.

g) la facoltà di nominare tra i soci esterni al C.D. dei delegati atti allo svolgimento di particolari funzioni da stabilire di volta in volta;

h) la facoltà di integrare, in deroga a quanto previsto dal presente Statuto, una o più parole al nome dell’Associazione qualora ciò non modifichi profondamente la sua essenza e non sia in contrasto con le norme di ordine pubblico, del Coni, della Federazione di appartenenza e del proprio Statuto;
i) la composizione e il giudizio, in prima istanza, di eventuali divergenze tra soci;
h) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi;

i) decidere in merito ai reclami dei soci contro la loro mancata ammissione all’Assemblea;

l) determina l’importo delle quote associative annuali;

m) delibera in via di urgenza all’unanimità la devoluzione di somme come indicato al successivo art. 23 Patrimonio.


ARTICOLO 17 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario svolge funzioni di rappresentanza e di pubbliche relazioni.


ARTICOLO 18 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l’associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali ed è il legale rappresentante della stessa in ogni evenienza.

 

ARTICOLO 19 – IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

ARTICOLO 20 – IL SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

 

ARTICOLO 21 – IL BILANCIO

1. Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati e delle norme del codice civile. 3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

 

ARTICOLO 22 – ANNO SOCIALE

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.


ARTICOLO 23 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione e dai premi ricevuti per le gare.


ARTICOLO 24 – SEZIONI

L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il Coni ovvero presso un Organismo di mediazione di Ostia Lido.

 

ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 27 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si opera rinvio alle vigenti disposizioni di legge nonché alle Norme contenute nello Statuto e nel Regolamento della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

 

ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e non si pone termine alla sua vigenza. L’eventuale futura entrata in vigore di un nuovo Statuto o di una sua clausola o articolo ne determinerà, automaticamente, l’abrogazione. Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate esclusivamente in seguito ad approvazione dell’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria.